Regolamento Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia


 

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Genova in conformità alla L. n. 341/1990, al D.M. n. 509/1999, allo Statuto di Ateneo pubblicato sulla G. U. n. 3 del 4/1/1995 e successive modificazioni, ed al Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
  

Art. 2 - La Facoltà

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Genova, nel seguito denominata "Facoltà", promuove, organizza e svolge le attività formative dei corsi di studio di cui al Regolamento Didattico di Ateneo - parte speciale.
2. La Facoltà sviluppa iniziative di orientamento agli studi universitari ed alle attività professionali. Può istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione permanente.
  

Art. 3 - Corsi di Studio della Facoltà

1. Sono Corsi di Studio della Facoltà ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, con la denominazione di "Corsi di studio":
- i Corsi di Laurea;
- i Corsi di Diploma Universitario (ad esaurimento);
- le Scuole di Specializzazione;
- le Scuole dirette a fini speciali (ad esaurimento).
2. Ai fini di cui all'art.3, comma 3, del RDA, le proposte di soppressione di corsi di studio della facoltà sono formulate o dal Consiglio di corso competente, nel qual caso il Consiglio di facoltà esprime su esse il suo parere, ovvero dal Consiglio di facoltà, nel qual caso esso sente il Consiglio di corso interessato.
  

Art. 4 - Consigli di Corso di Studio

1. Per ciascun Corso di Studio è costituito il Consiglio di corso, con il compito di gestire tutte le attività formative necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio.
2. Il Consiglio del Corso di Studio, ai sensi dell'art.14, comma 4, dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, è composto dai Professori, compresi quelli a contratto e ricercatori che svolgono compiti didattici nel Corso di Studio, nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura stabilita al comma 5 dello stesso articolo.
3. Fa altresì parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, determinata in misura pari a una unità ogni 100 insegnamenti ufficiali attivati presso il corso, con un limite minimo di 1 e massimo di 3 rappresentanti.
 

Art. 5 - Regolamento delle strutture didattiche

1. La Facoltà stabilisce il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo, ai quali rimanda per tutto quanto non previsto dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo la Facoltà stabilisce che le seguenti materie siano disciplinate in via esclusiva dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio:

* l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo comunque il numero minimo di insegnamenti da frequentare in ciascun anno di corso;
* i piani di studio, con i relativi insegnamenti, le propedeuticità, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
* i crediti didattici e riconoscimento degli studi compiuti;
* i moduli didattici e la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle degli insegnamenti a distanza;
* le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;
* calendario delle lezioni e degli esami;
* eventuali limiti al numero di anni di iscrizione fuori corso, fatte salve la posizione degli studenti lavoratori e le norme per la validità dei crediti acquisiti;
* forme di verifica di crediti acquisiti e prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
* le forme di tutorato;
* l'eventuale articolazione di corsi di studio in semestri;
* i parametri di riferimento per la determinazione del numero di ammissioni al primo anno di corso laddove ne sia prevista la programmazione.
 

Art. 6 - Attività di orientamento e tutorato

1. Allo scopo di focalizzare da parte degli studenti l'orientamento per la scelta degli studi universitari ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, la facoltà promuove attività di orientamento, anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, finalizzate a favorire la congruenza dei percorsi formativi.
2. Per i corsi di studio, è istituito un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.
 

Art. 7 - Organizzazione attività formativa

1. Le attività formative si svolgono in base agli Ordinamenti tabellari e nelle forme stabilite dai Regolamenti delle strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e con modalità tali da non ostacolare il diritto alla fruizione da parte degli studenti in regola con i loro obblighi.
2. I responsabili dei corsi di studio, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con i coordinatori, eventualmente previsti dai Regolamenti dei singoli corsi di studio, assumono i provvedimenti idonei ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività formative.
 

Art. 8 - Programmazione annuale e numero massimo di iscrizioni al I anno di corso

1. Il Consiglio di Facoltà coordina e delibera la programmazione annuale dei corsi di studio per l'acquisizione dei titoli i cui Ordinamenti didattici sono inseriti nel Regolamento didattico di Ateneo - parte speciale.
2. Ai sensi della legislazione vigente il Consiglio di Facoltà, su proposta motivata dei Consigli di Corso di Studio, per le rispettive competenze, tenuto conto delle potenzialità formative e delle risorse finalizzate ad una specifica attività di formazione, propone alle autorità accademiche il numero massimo degli studenti iscrivibili al 1° anno dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà medesima.
 

Art. 9 - Norme finali e transitorie

1. Per l'a.a. 2001/2002, il regolamento di Corso di Studio è sostituito integralmente dal Manifesto degli Studi.
2. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Studenti.
 


ultimo aggiornamento: Giovedì, 12/14/2006 9:42