Facoltà di Medicina e Chirurgia

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Regolamento generale di Facoltà

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
REGOLAMENTO GENERALE DI FACOLTÀ
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Il Regolamento di Facoltà

Art. 1. (Ambito di competenza)
1. Il Regolamento di Facoltà disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università (di seguito: Statuto) e al Regolamento generale di Ateneo, il funzionamento della Facoltà e dei relativi Corsi di studio, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

Art. 2. (Approvazione e revisione)
1. Il Regolamento e le sue successive revisioni sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà
ed emanati dal Rettore, secondo quanto prescritto dallo Statuto.

Art. 3. (Revisione del Regolamento e rinvio al Regolamento generale)
1.Con la procedura indicata nell'art. 2, sono apportate al Regolamento entro il mese di dicembre di ciascun anno, le variazioni e le integrazioni ritenute opportune ovvero richieste dalla disciplina legislativa e regolamentare sovraordinata, comprese quelle necessarie per il coordinamento e la miglior intelligibilità del testo.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme previste dal Regolamento generale di Ateneo.
Capo II
Struttura organizzativa e compiti istituzionali della Facoltà

Art. 4. (Organi della Facoltà)
1. Sono organi della Facoltà:
a) il Consiglio di Facoltà
b) il Preside
c) la Giunta di Facoltà
d) la Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio
e) i Consigli di Corso di studio
2. La Facoltà dispone di personale tecnico-amministrativo ad essa assegnato per i servizi generali. Tale personale afferisce al Centro di Servizi della Facoltà.

Art. 5. (Compiti della Facoltà)
1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede elettiva per la formazione scientifica e professionale, fornisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, le conoscenze e le abilità necessarie per la formazione di tutte le figure professionali in ambito sanitario.
2. La Facoltà assume altresì i compiti inerenti alla formazione permanente nel campo di tutti i settori culturali di propria competenza.
Titolo II
Il governo della Facoltà
Capo I
Il Consiglio di Facoltà

Art. 6. (Attribuzioni)
1. Spetta al Consiglio di Facoltà la formulazione delle linee d’indirizzo della Facoltà stessa attraverso l’esercizio delle attribuzioni ad esso demandate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente. Rientrano in ogni caso nella competenza del Consiglio le funzioni attribuite alla Facoltà, se non diversamente disposto.
2. Spettano in particolare al Consiglio di Facoltà le seguenti attribuzioni:
a) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo elaborate anche sulla base di proposte dei consigli di corso di studio interessati e comunque udito il loro parere, anche di concerto con altre facoltà interessate;
b) coordina le attività didattiche programmate dai consigli di corso di studio;
c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica, nell'ambito di quelle rese disponibili e degli indirizzi generali definiti dagli organi centrali dell'Ateneo, anche su proposta dei consigli di corso di studio e sentiti i dipartimenti per la parte di competenza;
d) procede alla copertura degli insegnamenti di competenza attivati nell'ambito di quanto previsto negli ordinamenti didattici di Ateneo attraverso l'attribuzione dei compiti didattici, il conferimento di eventuali supplenze e l'eventuale pareggiamento di corsi liberi, fatto salvo il consenso degli interessati ove richiesto dalla legge; valuta le proposte di insegnamenti liberi ed il loro eventuale pareggiamento;
e) rende nota l'offerta del servizio didattico complessivo pubblicando annualmente il manifesto degli studi;
f) sostiene il servizio didattico organizzando l'attività di tutorato o vigilando sulla sua esecuzione se demandata ai consigli di corso di studio;
g) formula proposte al senato accademico concernenti la destinazione, nonché le relative modalità di copertura, dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
h) formula richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere dei consigli di corso di studio ove è impartito l'insegnamento e dei dipartimenti ai quali afferiscono docenti del settore scientifico-disciplinare;
l) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;
m) approva la relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno sull'attività didattica, sentiti i Presidenti di Corso di Studio e, sentita la commissione paritetica di Facoltà, il rendiconto motivato delle spese del centro di servizi di Facoltà e delle strutture, relative ai contributi studenteschi;
n) propone e formula pareri concernenti gli aspetti didattici delle convenzioni con Istituzioni pubbliche e private che forniscono supporto all’attività formativa e delle funzioni cliniche da attribuire a docenti e ricercatori;
o) formula proposte per il piano di sviluppo della Facoltà, da sottoporre al senato accademico per l'inclusione nel piano di sviluppo dell'Ateneo;
p) concorre, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
q) approva i piani di studio individuali non conformi alle tabelle allegate al regolamento didattico di Ateneo;
r) approva il regolamento di Facoltà nel quale sono contenute le norme di funzionamento della Facoltà, inclusa la regolamentazione dei corsi di studio, salvo quelli autorizzati a darsi regolamentazione autonoma, in base al comma 8 dell'art. 14 dello Statuto di Ateneo;
s) esprime parere sulla soppressione di facoltà esistenti e sulla istituzione di nuove facoltà;
t) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme vigenti.

Art. 7. (Composizione e funzionamento)
1. Sono componenti del Consiglio:
a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà;
b) tutti i ricercatori confermati appartenenti alla Facoltà, salvo quanto previsto nell’art. 11, c. 2, dello Statuto;
c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facente capo alla Facoltà, nel numero e per il periodo di tempo previsti dall’art. 11, c. 4 dello Statuto ed eletti secondo le procedure indicate nei Capi I e IV – Titolo I – del Regolamento generale di Ateneo;
d) i rappresentanti degli studenti, nel numero e per il periodo di tempo previsti dall’art. 11, c. 3 dello Statuto, eletti secondo le procedure indicate nel Capo V – Titolo I – del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside per discutere e deliberare su un ordine del giorno predeterminato. Potrà essere inoltre convocato dal Preside stesso a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei componenti, corredata da un ordine del giorno.
3. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di proporre al Preside, senza efficacia vincolante, l’inserimento nell’ordine del giorno di oggetti di discussione e di deliberazione.
4. L’avviso di convocazione, con in allegato l’ordine del giorno, è comunicato agli aventi diritto almeno cinque giorni naturali continuativi prima della data fissata per l’adunanza. In caso di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto fino a 24 ore. Entro quest’ultimo termine, è possibile comunicare l’integrazione, per motivi di urgenza, dell’ordine del giorno già inviato.
5. La convocazione è effettuata di regola presso le strutture dipartimentali di afferenza e quelle di servizio per il personale strutturato e presso il domicilio eletto per gli altri componenti del Consiglio. La convocazione è effettuata anche mediante posta elettronica, all’indirizzo comunicato da ciascun componente del Consiglio. La convocazione di riunioni particolarmente urgenti può essere effettuata solo con quest’ultimo mezzo.
6. Le adunanze del Consiglio di Facoltà sono presiedute dal Preside o, in sua mancanza, dal Vicepreside vicario. In mancanza del Vicepreside vicario, la presidenza spetta al più anziano in ruolo tra i professori ordinari presenti. Su disposizione del Preside, alle adunanze presenziano uno o più componenti della Segreteria del Centro di Servizi di Facoltà, in funzione di supporto tecnico, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.
7. Le adunanze per l’elezione del Preside sono convocate e presiedute dal professore Decano della Facoltà o da un suo delegato.
8. Le adunanze sono valide se, a seguito di regolare convocazione:
a) sia presente la maggioranza degli aventi diritto di cui al comma 1 in relazione agli specifici oggetti dell’ordine del giorno, dedotti gli assenti giustificati. In base all’art. 11 dello Statuto, i professori fuori ruolo, i ricercatori confermati, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta;
b) la maggioranza dei presenti sia altresì costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.
9. La partecipazione alle adunanze del Consiglio di Facoltà è obbligatoria. Eventuali assenze debbono essere preventivamente giustificate per iscritto. E’ in facoltà del Preside rimettere al Consiglio la valutazione delle giustificazioni addotte.
10. Nessuno può prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni che lo riguardino personalmente o riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado. Tuttavia l’interessato può chiedere di essere preventivamente ascoltato per fornire informazioni e chiarimenti.
11. In qualsiasi momento della seduta, ciascun componente ha il diritto di far verificare la perdurante regolarità dell’adunanza. Nel caso sia riscontrata l’assenza del numero legale, è in facoltà del Presidente sospendere per una sola volta la seduta per venti minuti in attesa della ricostituzione del numero legale.
12. Fermo restando quanto previsto dall’11, c. 8, dello Statuto per quanto riguarda la partecipazione a determinate categorie di deliberazioni, queste si reputano adottate, se approvate a maggioranza dei presenti, salvo che le disposizioni di legge, lo Statuto o i Regolamenti generali dell’Università non prevedano maggioranze diverse.
13. Possono essere sentiti come esperti nelle adunanze del Consiglio, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto, su invito del Preside:
a) limitatamente a singole questioni che li riguardino, i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nella Facoltà che non siano componenti del Consiglio:
b) limitatamente a singoli punti dell’ordine del giorno, i responsabili delle strutture scientifiche, didattiche, tecniche e amministrative dell’Ateneo ritenute d’interesse generale della Facoltà;
c) limitatamente a singoli punti dell’ordine del giorno, esperti esterni il cui parere venga ritenuto d’interesse in vista di determinate deliberazioni.
14. Delle adunanze del Consiglio di Facoltà è redatto processo verbale. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constare nel verbale le opinioni espresse e i voti dati. Il verbale è approvato di norma nella seduta successiva, dai componenti del collegio che hanno partecipato alla seduta cui si riferisce. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante.
15. Svolge le funzioni di Segretario il componente del Consiglio di Facoltà nominato dal Preside all’inizio del proprio mandato. La funzione di Segretario è svolta per almeno un anno accademico. In caso di assenza del Segretario, la verbalizzazione è affidata dal Preside ad un altro componente del Consiglio di Facoltà limitatamente alla seduta di cui trattasi.
Il segretario redige il verbale delle sedute dando conto dei termini essenziali della discussione, anche avvalendosi di supporto tecnico-strumentale e di personale dell'Ateneo non appartenente al collegio.
16. I lavori del Consiglio di Facoltà non sono pubblici. L’accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge.

Art. 8. (Regolamento interno)
1. Il Consiglio di Facoltà può dotarsi di un regolamento interno da approvarsi e modificarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
Capo II
Il Preside

Art. 9. (Attribuzioni)
1.Il Preside rappresenta la Facoltà e le singole articolazioni di questa nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo e ne cura il funzionamento.
2.Il Preside è l’organo di impulso e di esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dalla normativa d’Ateneo e dai Regolamenti della Facoltà.
3.Il Preside, ferme restando la titolarità e la responsabilità della funzione, può delegare l’istruttoria di determinate questioni, anche in via permanente, al Vicepreside nominato ai sensi dell’art. 12, c. 4, dello Statuto, e ad altri componenti del Consiglio di Facoltà membri della Giunta di Facoltà.
4. Il Preside può nominare delegati con compiti specifici nell’ambito della didattica, ricerca, relazioni internazionali o altro.
5. Il Preside può effettuare la delega di firma ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio per particolari e individuate esigenze dei Corsi di studio stessi.

Art. 10. (Elezione)
1. Le modalità di elezione del Preside sono stabilite dall’art. 12 dello Statuto.
2. Con la scadenza del mandato del Preside, perdono efficacia anche gli incarichi e le designazioni dallo stesso effettuati.
Capo III
La Giunta di Facoltà

Art. 11. (Finalità)
1.La Giunta di Facoltà è costituita al fine di ordinare e rendere più efficienti i lavori del consiglio stesso, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
2. La Giunta di Facoltà coadiuva il Preside nello svolgimento delle sue funzioni e contribuisce allo svolgimento dei compiti necessari al funzionamento della Facoltà.

Art. 12. (Composizione e norme)
La Giunta di Facoltà è composta di norma da:
- il Preside, che la presiede;
- il Vice-Preside;
- i docenti e gli studenti della Facoltà membri degli Organi di Governo dell’Ateneo;
- i Coordinatori delle Aree scientifico-disciplinari o loro delegati;
- i Presidenti dei corsi di studio e il delegato del Preside per i corsi di studio delle Professioni Sanitarie;
- il Presidente della Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio;
- il Presidente del Collegio dei Clinici;
- il Presidente del C.S.B. di Facoltà;
- i Delegati del Preside, incluso il delegato per le Scuole di Specializzazione;
- il Segretario del Consiglio di Facoltà;
- l’ex Preside;
- il Decano della Facoltà;
- due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento;
- un rappresentante del Nucleo di valutazione di Ateneo (qualora un docente della Facoltà ne sia componente);
- un rappresentante della Commissione valutazione di Facoltà;
- un rappresentante degli studenti, per gli argomenti di pertinenza.
La giunta di Facoltà è nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside e dura in carica 3 anni accademici e comunque non oltre il termine del mandato del Preside che l’ha proposta. Resta inteso che devono essere presenti nella Giunta almeno: un Professore Ordinario, un Professore Associato, un Ricercatore confermato, un docente convenzionato con l’IST e uno convenzionato con l’Istituto Gaslini.
I rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia, dei ricercatori confermati, coincidono con i rappresentanti delle stesse categorie eletti nel centro di servizi di facoltà.
Capo IV
Il Centro di Servizi di Facoltà

Art. 13. (Centro di Servizi di Facoltà)
1. Il Centro di Servizi di Facoltà è una struttura per la gestione amministrativo-contabile dei servizi a supporto della didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Centro di Servizi di Facoltà, nel resto dell'articolo denominato Centro, è istituito con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
3. Sono Organi del Centro: il Consiglio ed il Preside.
4. Il consiglio è l’organo di deliberazione delle attività del centro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 20, comma 6, e all’art 21, comma 1, lettere b, c, e, f, g dello statuto dell’Ateneo. Il consiglio dura in carica tre anni accademici.
Ne fanno parte:
a) il Preside;
b) il segretario amministrativo;
c) i componenti della Giunta di Facoltà
d) un rappresentante dei Professori di I fascia di ruolo
e) un rappresentante dei Professori di II fascia di ruolo
f) un rappresentante dei Ricercatori confermati
g) due rappresentanti degli studenti;
h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo afferente al Centro.

I rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei Ricercatori confermati sono eletti dal consiglio di facoltà nel suo seno, con elettorato attivo e passivo limitato alle rispettive componenti. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto arrotondato all’intero superiore. In caso di elezioni suppletive, le stesse sono valide qualunque sia il numero di votanti.
È eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l’anzianità di ruolo e in subordine l’anzianità anagrafica.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Le elezioni per la nomina dei membri elettivi del consiglio del centro di servizi sono indette dal Preside sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
I rappresentanti del personale tecnico amministrativo afferente al Centro sono eletti dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Facoltà.
Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto arrotondato all’intero superiore. Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a 1/3 degli eligendi con arrotondamento all’intero inferiore. In caso di elezioni suppletive, le stesse sono valide qualunque sia il numero di votanti.
È eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l’anzianità di ruolo e in subordine l’anzianità anagrafica.
L’elettorato attivo degli studenti compete ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà; l’elettorato passivo degli studenti è costituito dagli studenti rappresentanti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di corsi di studio.
Le elezioni delle rappresentanze degli studenti sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a 1/3 degli eligendi con arrotondamento all’intero inferiore. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l’anzianità anagrafica.
Il Consiglio è nominato dal Preside e dura in carica 3 anni accademici.
Non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
5. Il Preside rappresenta il centro, convoca e presiede il consiglio, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Centro.
6. Il Centro dispone di organico e di risorse finanziarie proprie per gli obiettivi cui è finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facoltà interessata, e da altre fonti.
7. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo.

Art. 14. (Compiti del personale del Centro di Servizi di Facoltà)
1. Il Preside, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio del Centro di Servizi di Facoltà e degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di Facoltà, attribuisce i compiti e le responsabilità al personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro di Servizi di Facoltà.
2. Il Preside, tenuto conto della programmazione didattica e delle iniziative di carattere didattico e scientifico proposte dal personale docente, dispone in merito all’utilizzazione degli spazi assegnati alla Facoltà.

Capo V

La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio

Art. 15. (Attribuzioni)
1. La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio esercita le attribuzioni previste dall’art. 13 dello Statuto e dalle altre norme regolamentari di Ateneo e di Facoltà.

Art. 16. (Composizione e funzionamento)
1. La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio è composta di venti membri, dieci dei quali designati tra i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori confermati, e dieci tra tutti i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio.
2. Essa viene costituita ogni qual volta venga eletto un nuovo Preside e cessa con lo scadere del mandato di quest’ultimo.
3. Essa è presieduta da un professore di ruolo o fuori ruolo o da un ricercatore confermato eletto a maggioranza dalla Commissione paritetica stessa, insieme ad un Vicepresidente eletto a maggioranza tra la componente studentesca.
4. Il Consiglio di Facoltà senza la partecipazione della rappresentanza studentesca e di quella tecnico-amministrativa elegge i componenti professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori. La designazione dei membri della componente studentesca avviene mediante votazione da parte dei rappresentanti indicati nel c. 1.
5. Per la elezione della componente docente, si intendono eletti i dieci nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo, e, a parità di anzianità, il più anziano d’età. Per la elezione della componente studentesca, si intendono eletti i dieci nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d’età. L’elezione si effettua indicando nella scheda fino ad un massimo di un terzo degli eligendi, arrotondato all’intero inferiore. I nominativi dei candidati non eletti surrogheranno i nominativi che cessino di far parte della Commissione per qualsiasi causa fino alla scadenza del mandato della Commissione. Qualora non sia possibile procedere a tale surrogazione, si effettuano elezioni suppletive.
6. La Commissione paritetica è convocata dal suo Presidente per iniziativa del medesimo o su richiesta del Preside o di un quinto dei suoi componenti.
7. Le riunioni della Commissione paritetica sono valide con la presenza di almeno sei membri di ciascuna componente. Le deliberazioni s’intendono adottate se approvate a maggioranza assoluta dei presenti. E’ consentito tuttavia ai componenti dissenzienti di far allegare alle deliberazioni le ragioni del loro dissenso.
Titolo III
Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale
Capo I
Il Consiglio di Corso di studio

Art. 17. (Il Consiglio di Corso di studio)
1. Il Consiglio di Corso di studio adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Corso di studio in particolare delibera:
a) l'adozione delle norme regolamentari nelle materie di competenza;
b) la proposta di attivazione, soppressione e modificazione di insegnamenti;
c) la proposta di copertura degli insegnamenti attivati, anche mediante contratto di diritto privato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) i provvedimenti previsti dal Regolamento didattico di Facoltà e dal Regolamento didattico del Corso di studio;
e) la relazione annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il Consiglio di Facoltà, sull'attività didattica dell'anno accademico precedente;
i) la formulazione di proposte e pareri, anche su richiesta, per il Consiglio di Facoltà.

Art. 18. (Composizione)
1. Sono componenti del Consiglio:
a) i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un corso di insegnamento nel Corso di studio o comunque assegnatari di compiti didattici ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.
b) i rappresentanti degli studenti ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
2. I ricercatori, i professori a contratto e i rappresentanti di cui alla lettera b) concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
3. Il Preside della Facoltà può sempre prendere parte alle adunanze consiliari in qualità di esperto, senza diritto di voto.
4. Le adunanze del Consiglio di Corso di studio sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni del Consiglio di Corso di studio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto e dai Regolamenti generali di Ateneo.
5. Delle adunanze del Consiglio di Corso di studio è redatto processo verbale. Il Segretario verbalizzante è designato dal Presidente. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constare nel verbale le opinioni espresse e i voti dati. Il verbale è approvato, di regola nella seduta successiva, dai componenti del collegio che hanno partecipato alla seduta cui si riferisce.
L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante. Il verbale è trasmesso per conoscenza al Preside della Facoltà.
Capo II
Il Presidente del Consiglio di Corso di studio

Art. 19. (Il Presidente)
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio rappresenta il Corso di studio, ferme restando le funzioni del Preside e del Rettore nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo.
Egli sovrintende al funzionamento del Corso di studio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio in particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio, inviando copia della convocazione per conoscenza anche al Preside della Facoltà;
b) vigila, nell'ambito delle sue competenze, sull'osservanza delle norme vigenti in materia didattica e delle delibere del Consiglio di Facoltà;
c) istruisce e predispone le attività convenzionali previste dall'art. 8 della legge 15 novembre 1990, n. 341 e dall'art. 31, 4° comma, lettera c) dello Statuto;
d) può designare un altro docente come Vicepresidente, dandone comunicazione al Preside di Facoltà;
e) cura la redazione della relazione annuale, da approvarsi da parte del Consiglio di Corso di studio, da trasmettere al Consiglio di Facoltà sull'attività svolta durante l'anno accademico precedente;
f) propone al Centro di Servizi di Facoltà le spese reputate necessarie per il buon funzionamento del Corso di studio;
g) organizza e dirige, qualora il Corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione al Corso stesso;
h) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente o per delega del Preside o del Rettore.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, su richiesta di questi, in caso di assenza o impedimento.

Art. 20. (Elezione)
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio è eletto da tutti i componenti del Consiglio tra i professori di ruolo e fuori ruolo del consiglio ed è nominato dal Rettore.
2. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

Art. 21. (Regolamento del Corso di studio)
1. Il Consiglio di Corso di studio può adottare un proprio Regolamento di funzionamento.
2. Il Regolamento di funzionamento del Corso di studio è deliberato dal Consiglio di Corso di studio a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto all’approvazione del Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Facoltà, secondo le procedure di cui all’art. 43 dello Statuto.
3. Il Regolamento didattico del Corso di studio è approvato secondo le procedure di cui all’art. 43 dello Statuto.
Titolo IV
Scuole di Specializzazione di area sanitaria

Art. 22 (Scuole di Specializzazione di area sanitaria)
1. Le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria sono organizzate in Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici e afferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, esclusa la classe delle Specializzazioni in farmaceutica che afferisce alle Facoltà di Farmacia. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre
Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università.
2. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.
Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. La direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, eletto, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, dal Consiglio della Scuola al proprio interno. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell’ambito specifico della tipologia della Scuola. Il Direttore è nominato dal Rettore.
Titolo V
Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e aggiornamento, ECM

Art. 23 (Master Universitari, Corsi di Perfezionamento e aggiornamento, ECM)
La Facoltà di Medicina e Chirurgia promuove, nell’ambito dei settori disciplinari di competenza, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale, compresi quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, previsti dall'art. 31 dello Statuto dell'Università; nonché i corsi previsti dal D.M. 22 ottobre 2004, n.270, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario.
La Facoltà di medicina e Chirurgia è accreditata come provider ECM presso il Ministero della Salute e presso la Regione Liguria;
La Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’ambito della propria attività di provider ECM persegue obiettivi nell’ambito della promozione, sviluppo e controllo.

Art. 24. (Istituzione e Attivazione)
I corsi di cui all’art.23 sono istituiti e attivati secondo le disposizioni previste dal Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello, disposto a cura degli Organi di Ateneo a ciò preposti.

Art. 25. (Ufficio di Supporto Organizzativo-Contabile per Master, Corsi di Perfezionamento e di Formazione permanente della Facoltà di Medicina e Chirurgia)
Presso il Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituito l’Ufficio di Supporto Organizzativo-Contabile per Master, Corsi di Perfezionamento e di Formazione permanente.
Titolo VI
Disposizioni varie e finali

Art. 26. (Sito Web della Facoltà)
1. La Facoltà istituisce e mantiene un sito Web mediante il quale:
a) si pubblicizza la storia ed il profilo generale della Facoltà all’interno della realtà regionale ligure e delle Regioni limitrofe;
b) si dà diffusione alle iniziative didattiche e scientifiche della Facoltà;
c) si dà analoga diffusione per quanto concerne i singoli Corsi di studio mediante apposite pagine web;
d) si dà notizia delle collaborazioni con strutture universitarie estere;
e) si pubblicano i calendari delle lezioni, degli esami di profitto, degli esami di laurea e delle altre attività formative;
f) si pubblicano i programmi delle prove di esame;
g) si pubblica l’organigramma del corpo docente eventualmente corredato da brevi curricula scientifici e didattici e da foto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
h) si pubblica ogni altra informazione e comunicazione ritenuta utile per mantenere vivo il contatto con il mondo scientifico, le istituzioni, gli allievi e le loro famiglie.
ALLEGATO 1
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA
1. Dipartimento di discipline chirurgiche, anestesiologiche, morfologiche e metodologie integrate (DICMI)
2. Dipartimento di ginecologia
3. Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI)
4. Dipartimento di medicina legale, del lavoro, psicologia medica e criminologia (DIMEL)
5. Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES)
6. Dipartimento di Neuroscienze, oftalmologia e genetica (DINOG)
7. Dipartimento di oncologia, biologia genetica (DOBIG)
8. Dipartimento di scienze pediatriche “Giovanni De Toni” (DIPE)
9. Dipartimento di scienze endocrinologiche e mediche (DISEM)
10. Dipartimento di scienze motorie e riabilitative (DISM)
11. Dipartimento di scienze della salute (DISSAL)
12. Dipartimento di scienze e tecnologie biofisiche, mediche e odontostomatologiche (DISTBIMO)
13. Dipartimento interdisciplinare di scienze specialistiche chirurgiche, di microbiologia e dei trapianti d’organo
(DISCMIT)